E’ stato pubblicato dal Mipaaf il decreto con la deroga relativa alle fermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica relativamente alla campagna vitivinicola 2020/2021. Il provvedimento consente fino al 3° giugno 2021 le fermentazioni e rifermentazioni per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, e per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” il termine è il 31 agosto 2021. Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, e cioè vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2021. |
12 Maggio 2021
VINO: ECCO I TERMINI PER LE FERMENTAZIONI IN DEROGA