L’Inps con il Messaggio 2310, pubblicato il 16 giugno, recepisce le nuove scadenze e la rimodulazione delle risorse per i trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid 19 e detta le prime istruzioni. La legge di conversione del decreto Sostegni ha infatti introdotto alcune modifiche e tra l’altro ha differito i termini di decadenza per la domanda dei trattamenti.
In particolare slitta al 30 giugno il termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
L’Inps precisa che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 anche le domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa) i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Lo slittamento delle domande interessa dunque quelle relative a trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili.
Il messaggio rende anche noto che le risorse per la Cisoa sono state ridotte di 300 milioni che sono stati destinati al finanziamento della Cassa integrazione in deroga.