21 Febbraio 2023
ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI, ECCO LE NUOVE REGOLE

Visto il mancato rinnovo della proroga del termine previsto per l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, a partire dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le indicazioni contenute nelle linee guida del Ministero dell’Ambiente.

Sugli imballaggi destinati ai consumatori, pertanto, devono essere riportati, nella forma e con le modalità che l’operatore ritenga più opportune:
- il materiale dell’imballaggio (es. plastica, carta, vetro, …);
- la codifica del materiale contenuta nei documenti di consegna redatti a cura del produttore degli stessi imballaggi sulla base di un elenco stabilito a livello europeo con la decisione della Commissione 97/129/CE (GL 70; PAP 22; PET 1, …);
- le indicazioni sulla raccolta differenziata, vale a dire, la famiglia di materiale e le indicazioni sulla raccolta, consigliando al consumatore le forme adeguate ai fini del corretto conferimento.

Esempio:

È consentito, inoltre, l’impiego di canali digitali in alternativa all’apposizione fisica in etichetta tramite App, QR code, siti web.
Si suggerisce, altresì, di identificare i materiali facendo ricorso ai codici cromatici individuati dalla normativa tecnica (UNI 11686) per facilitare l’identificazione visiva dei contenitori presenti nei diversi Comuni, ovvero di riportare la dicitura: verifica le disposizioni del tuo Comune

Come anticipato, le informazioni indicate sono dirette a consentire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi per facilitarne la raccolta differenziata. Pertanto, nei rapporti tra professionisti (circuito commerciale e industriale, ad esempio, della logistica e della distribuzione), le informazioni da riportare riguardano soltanto la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE (ad esempio: un pallet in legno per il trasporto indica il codice FOR 50).

Occorre, poi, distinguere tra:
- imballaggio monocomponente, costituito da un solo materiale (ad esempio, una scatola di cartone);
- imballaggio composto, costituito da diversi materiali non separabili manualmente (materiali costituiti da più strati non separabili manualmente);
- imballaggio multicomponente, costituito da un imballaggio principale (una bottiglia) e altri componenti (come il tappo o l’etichetta) che possono essere separabili (come il tappo) o non separabili (come l’etichetta) manualmente. In questo caso, per le singole parti separabili devono essere indicati i materiali e i codici identificativi e le modalità di raccolta (per la bottiglia, la capsula, il tappo e la gabbietta).

Esempio:

Per gli imballaggi così detti neutri, quali i preincarti e i preimballi impiegati al banco del fresco o al libero servizio e destinati a contatto con gli alimenti, le indicazioni sui materiali dell’imballaggio e sul codice alfanumerico possono essere riportate in apposite schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (ad esempio, accanto alle informazioni sugli allergeni o con apposite schede poste accanto al banco) o anche mediante i siti internet.

Per gli imballaggi multilingua, di importazione o di piccole dimensioni (se la superficie maggiore è inferiore ai 25 cm2 o se la capacità non è superiore a 125 ml), le informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali o rese disponibili nel punto vendita ovvero mediante siti internet dell’impresa o del rivenditore.

Quanto agli imballaggi privi dei requisiti previsti dalle linee guida e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. In ogni caso, le imprese possono continuare ad utilizzare, fino al loro esaurimento, le scorte di imballaggi anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura (alla data del 31 dicembre 2022) in basi ai precedenti documenti di acquisto.

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