Entro un mese dalla pubblicazione (il 12 aprile 2021) della circolare Inps n. 52 i datori di lavoro devono presentare l’istanza per accedere all’esonero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta delle misure adottate per favorire il rilancio delle imprese colpite dall’emergenza Covid 19.
L’agevolazione interessa le imprese delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, itticoltura, pesca e acquacoltura. L’esonero è riconosciuto per la contribuzione carico dei datori di lavoro relativamente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato. La misura si applica secondo i nuovi limiti fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 che ha innalzato gli importi per le imprese agricole e della pesca.